Il decreto Lavoro riserva una particolare attenzione al settore turistico. In particolare, l’art. 37 del D.L. n. 48/2023, approvato il 22 giugno dal Senato, prevede che, limitatamente ai soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti della totalità dei prestatori possa essere innalzato fino ai 15.000, in deroga alla soglia dei 10.000 euro stabilita per i restanti settori produttivi. Lo stesso articolo innalza la soglia occupazionale massima per ricorrere al contratto di prestazione occasionale: da 10 a 25 lavoratori. Se ne parlerà durante la XIV edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 29 giugno al 1° luglio 2023.