Fornire una risposta alle aspettative dei lavoratori affetti da malattia oncologica per facilitare il reinserimento nel luogo di lavoro. E’ quanto previsto dalle proposte di legge C. 153, C. 202 e C. 844. In particolare, si riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, la cui fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Durante il congedo la lavoratrice- lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa Cosa è previsto per i lavoratori autonomi? Come viene disciplinato il lavoro agile?