In merito alla tassazione dei compensi reversibili “cross border”, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a interpello n. 330 del 22 maggio 2023, ha fissato alcuni importati principi. In primo luogo, che il reddito deve essere incluso nell’ambito applicativo dell’art. 7 della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e, come tale, non soggetto a ritenuta alla fonte. Inoltre, viene per la prima volta confermata espressamente la deducibilità del costo secondo il principio di competenza. Secondo quali regole operative deve essere effettuato il trattamento fiscale di questa tipologia di compensi?