I contributi versati ai fondi di previdenza complementare nonché a quelli di assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato detassabile, sono sempre da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. E’ quanto chiarito dall’INPS nella circolare n. 49 del 2023. L’Istituto ha, inoltre, fornito indicazioni in materia di welfare aziendale con riferimento alle novità per i fringe benefit, previste dal decreto Lavoro, e per il bonus carburante per il 2023. Quali sono le altre indicazioni dell’INPS?