Il Legislatore, con il decreto Lavoro, ripercorre quanto fatto nel 2022 per i fringe benefit ampliando la soglia fino a 3.000 euro, ma con un doppio limite. Il beneficio, infatti, vale solo il periodo d’imposta 2023 e riguarda i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Nello specifico, non concorrono a formare il reddito, fino a questa soglia, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il lavoratore per godere del beneficio, che ricordiamo è eventuale, deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di averne diritto ed in specifico indichi il codice fiscale dei figli. Cosa succede nel caso in cui in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al nuovo limite?