Rileggendo l’art. 36 della Costituzione, non si hanno dubbi circa il fondamento dell’azione legislativa in materia retributiva. Per quanto nel recente passato la discussione si sia concentrata sul tema del salario minimo, la prospettiva di osservazione deve oggi basarsi anche sull’effettività del principio di adeguatezza della retribuzione. Sarebbe auspicabile che le parti sociali mostrassero un maggiore interesse al tema delle differenze salariali su base territoriale, orientandosi verso l’introduzione, a livello nazionale, di elementi perequativi attraverso cui rendere possibile un adeguamento delle retribuzioni al costo della vita che caratterizza le differenti aree del Paese. Se la contrattazione collettiva dovesse mantenersi sorda rispetto a simili istanze, l’unica via sarebbe un intervento del Legislatore, che potrebbe valutare un’azione fondata sulla leva dei vantaggi fiscali su base territoriale legati all’erogazione dei fringe benefit. Il tutto per conferire un maggiore grado di effettività alla garanzia costituzionale del salario adeguato!