In merito al rapporto tra smart working e sorveglianza sanitaria la Commissione Interpelli, con l’interpello n. 1 del 2023, ha chiarito che il datore di lavoro può nominare più medici competenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano ad operare in regime di lavoro agile. In quali casi? Per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Valutando, tuttavia, le indicazioni dello Statuto dei Lavoratori sul divieto degli accertamenti sanitari sui lavoratori emerge il dubbio se il controllo debba essere affidato non già al medico competente nominato dal datore di lavoro, bensì al medico pubblico. Qual è la strada da percorrere?