C’è tempo fino al 28 febbraio per la presentazione delle domande di cassa integrazione FSBA, per il 2023, soltanto di assegno di integrazione salariale. Sono tenuti alla contribuzione nei confronti di FSBA i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. Il Fondo di solidarietà per l’artigianato ha aggiornato il proprio regolamento, con decorrenza 1° gennaio 2023, per conformarsi alla legge di Bilancio 2022 e al D.L. n. 4/2022