La legge di Bilancio 2023 introduce la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto o raggiunga entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per Quota 103, di rinunciare, entro fine anno, all’accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di questa facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore. Quest’importo che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Ente previdenziale, qualora non venga esercitata la facoltà in oggetto, deve essere quindi corrisposta interamente al lavoratore stesso. Quali sono le regole e le condizioni previste per quest’opzione?