A decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote di finanziamento ordinario delle prestazioni garantite dal FIS tornano al valore ordinario previsto per legge, in quanto con il 31 dicembre 2022 è venuto meno il particolare regime di riduzione contributiva previsto dalla legge di Bilancio 2022. Sempre dal 1° gennaio 2023 per le aziende in ambito FIS che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS per i requisiti occupazionali richiesti, viene meno il particolare regime agevolato contributivo previsto per il solo 2022 previsto al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Qual è quindi la differenza di contribuzione dovuta rispetto al 2022?