Scade il 16 dicembre il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (TFR). In particolare, l’imposta sostitutiva si applica mediante versamento in acconto per l’anno in corso e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo. Il versamento dovrà essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712.