La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla normativa che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 28 novembre 2022.