L’INPS ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione dell’esonero contributivo del 50% per lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dalla legge di Bilancio 2022. Nel messaggio n. 4042/2022 viene indicato che qualora vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità le eventuali successive fruizioni di periodi di congedo parentale sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero. Viceversa, gli eventuali eventi che posticipino il rientro effettivo al lavoro, quali ferie, malattia, permessi retribuiti, e si pongano quindi senza soluzione di continuità con il congedo obbligatorio spostano in avanti la data di decorrenza dell’esonero, sempre purchè il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Esempi di calcolo possono aiutare la gestione degli adempimenti.