L’indennità una tantum di importo pari a 200 euro spetta al lavoratore in forza anche in caso di attività sospesa per aspettativa sindacale, sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, aspettativa o congedo, A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 3805 del 2022.