Il D.Lgs. n. 105 del 2022 prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. La novità può però portare ad interrogarsi in merito a quale sia la contrattazione collettiva cui è rimessa la previsione derogatoria. Bisogna considerare quella vigente e precedente rispetto al 13 agosto 2022 o successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo?