Quando viene interrotto o cessa il rapporto di lavoro, al fine di non lasciare scoperti dal punto di vista previdenziale eventuali periodi di non svolgimento dell’attività, il lavoratore assicurato presso l’INPS ha la facoltà di effettuare, con onere a suo carico, dei versamenti contributivi volontari. A tal fine, è però necessario che venga preliminarmente rilasciata dall’INPS una specifica autorizzazione al versamento. Chi può accedere a tale possibilità? Sulla base di quali condizioni e requisiti? Come si calcola il corrispondente onere?