Sono cambiate le regole di indennizzo del congedo parentale che può essere fruito, su base oraria o giornaliera, da parte di ciascuno dei genitori lavoratori, entro i 12 anni di vita del bambino. In particolare, sono previsti periodi più ampi di spettanza della tutela economica e restano confermate regole specifiche in base alle quali bisogna determinare la durata di ciascun periodo di astensione dal lavoro. La contrattazione collettiva di settore ha, inoltre, il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Come applicare tutte le regole?