L’INPS ha recepito il principio, espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2022, in riferimento all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli iscritti agli albi professionali privi dell’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale. Nella circolare n. 107/2022, l’Istituto ha precisato che il versamento è dovuto ma senza l’applicazione delle sanzioni civili fino all’anno di imposta 2011. In particolare, il professionista che versa alla Cassa autonoma la sola contribuzione integrativa professionale non può essere esentato dall’iscrizione alla Gestione separata INPS, che ha invece la finalità di garantire una copertura previdenziale.