Per anni ho creduto che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi fosse un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Dal 18 luglio 2022 ho appreso di essere caduto in un errore interpretativo. Dalla Sez. IV della Corte di Cassazione abbiamo appreso che la Corte d’Appello era incorsa in un “vizio motivazionale che in realtà trae origine da un’erronea interpretazione della legge, la quale distingue tra valutazione dei rischi come attività di analisi, di giudizio e di disposizione e la elaborazione del documento che la rende ostensibile (come è dimostrato dalla indelegabilità della prima, ma non della seconda)”. Ma non se n’è resa conto nemmeno la legge n. 215/2021, che nel ridisciplinare la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni antinfortunistiche non ha esitato a collocare al primo posto di questo elenco proprio un obbligo delegabile quale sarebbe la “mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi”. Non che mancassero gli argomenti a favore di questa erronea interpretazione della legge … forse erano altri tempi!