La Corte Costituzionale ritiene che l’incidenza della decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare lordo annuo dei trattamenti di quiescenza sulle posizioni individuali è temperata sia dalla progressività delle aliquote sugli scaglioni eccedentari, sia dalla clausola di salvaguardia, in base alla quale l’applicazione del contributo di solidarietà non può mai ridurre la prestazione erogata al di sotto della soglia dei 100.000 euro annui e che la misura in esame ha anche una funzione di riequilibrio intergenerazionale. Pertanto ritiene inammissibili le questioni di legittimità costituzionale richieste dai titolari di pensione di elevato importo, i quali rivendicano l’integralità del trattamento di quiescenza, senza la decurtazione stabilita dalla norma censurata.