In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per le imprese che superano i 15 dipendenti, trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, quando il licenziamento non risulta nullo, ma più genericamente invalido, la sanzione riconosciuta dall’art. 18 è rappresentata dall’annullamento del licenziamento, con la condanna del datore alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un’indennità risarcitoria. Inoltre, il datore è obbligato a percorrere un tentativo di conciliazione obbligatorio, preventivo, che dovrà rappresentare, a pena di invalidità, il primo adempimento, anteriore finanche alla stessa comunicazione di licenziamento. Quali regole si applicano invece in relazione al regime delle tutele crescenti?