Nel rispetto dei limiti di durata minimo e massimo fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto di apprendistato, la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere da tale data, sarà dunque possibile proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prorogare il contratto di apprendistato di primo livello, trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, recedere dal contratto. E’ uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 12 del 2022, un vademecum condiviso con le parti sociali e INPS, INAIL, INL, ANPAL. Ulteriori chiarimenti riguardano la rilevanza del piano formativo, la valutazione e certificazione delle competenze, nonchè le tutele.