Comunicazione preventiva obbligatoria per l’utilizzo di Lavoratori autonomi occasionali mediante modalità informatiche. E’ quanto previsto dalla legge di conversione del decreto Energia. Con la nota n. 881 del 22 aprile scorso, l’INL ha differito sine die il periodo transitorio, di utilizzo dell’indirizzo e-mail degli ispettorati territoriali per effettuare le comunicazioni. Dopo le novità della conversione, l’unico canale da utilizzare sarà verosimilmente quello dell’utilizzo dell’applicazione telematica. Una ulteriore modifica esenta dalle comunicazioni le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali. Va, inoltre, ricordato che in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.