L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1049 del 2022, si occupa della definizione dell’ambito temporale di applicazione della norma con cui si prevede che il subappaltatore debba deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto.