Con la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato che ai fini della tutela dell’articolo 18, nel testo modificato dalla riforma Fornero, il giudice non è tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta”. Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato che porta ad un “aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale. La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso, consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili, e i mezzi adottati per raggiungerli.