Confermato l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell’INPS da parte degli avvocati esonerati dal versamento dei contributi soggettivi alla Cassa di previdenza di categoria. E quando deciso dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, che esclude inoltre l’applicazione del regime sanzionatorio per il periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 che prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari.