La Corte Costituzionale nella sentenza n. 100 del 19 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa la quale stabilisce che al figlio minorenne che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale sia attribuita una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori. Una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, da parte della Corte, sarebbe infatti, un intervento all’evidenza manipolativo, tale da invadere l’ambito di discrezionalità riservata al legislatore. Tuttavia, la Corte segnala la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.