In caso di liquidazione di un’anticipazione prima dell’erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione dovrà essere effettuato alla liquidazione definitiva della prestazione. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 9/E del 2022. Relativamente alla riduzione dell’aliquota in funzione del tempo di partecipazione al fondo pensione, la corrispondente misura non può cristallizzarsi all’accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare, in base all’anzianità d’iscrizione al fondo, anche durante l’erogazione della medesima prestazione. Per i “vecchi iscritti”, la ritenuta del 15% è degradabile fino al 9%, in quanto, per espressa previsione normativa, solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione.