Relativamente ai rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio 2022, l’indennità NASpI spetta anche ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in sostituzione della disoccupazione agricola. Per averne diritto, è necessario lo stato di disoccupazione e poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, maggiore della disoccupazione agricola che è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2021, gli operai agricoli a tempo indeterminato possono richiedere la disoccupazione agricola e non la NASPI, entro il 31 marzo. Quali sono gli obblighi di contribuzione per datori di lavoro?