A distanza di poche settimane dalla pubblicazione di una precedente nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. Rispondendo a dieci FAQ, vengono individuati i soggetti esclusi dall’obbligo come gli enti del terzo settore, le aziende di vendita diretta a domicilio e le prestazioni di natura intellettuale. Conferma dell’obbligo, invece, per le prestazioni rese da remoto. Occorre ricordare che la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Per le violazioni è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.